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Legge 24/12/2003 n. 350139. Il CIPE, con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esercita la funzione di vigilanza sulla realizzazione degli interventi, anche nell’interesse dei soggetti finanziatori. 140. Le tariffe relative alle prestazioni di servizi rese possibili dalla realizzazione delle opere di cui al comma 134 sono determinate, sulla base del piano economico-finanziario previsto al comma 134. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva lo schema tipo di piano economico-finanziario. L’adeguamento tariffario è regolato con il metodo del price cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo unitario vincolata per un periodo pluriennale, tenendo conto: a) del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall’ISTAT; b) dell’obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo quinquennale. 141. Nella determinazione delle tariffe di cui al comma 140 si fa altresì riferimento ai seguenti elementi: a) recupero di qualità del servizio rispetto a standard prefissati per un periodo quinquennale; b) suddivisione simmetrica tra gestori dei servizi e mercato del differenziale dei margini di produttività rispetto a quanto definito nel piano finanziario; c) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo; d) costi derivanti dall’adozione di interventi volti al controllo ed alla gestione della domanda attraverso l’uso efficiente delle risorse, soste- nuti nell’interesse generale; e) adeguato ritorno sul capitale investito. 142. Gli elementi indicati nel terzo periodo del comma 140 e nel comma 141 possono essere modificati dal CIPE, con delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti. Nelle ipotesi di cui ai commi da 134 a 141, quando la fissazione della tariffa non rientra nelle competenze di una autorità indipendente, la tariffa è fissata dal CIPE presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri. 143. Per l’anno 2004, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali, di cui all’articolo 54 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, è stabilita in 30 milioni di euro. 144. Per l’anno 2004, la dotazione finanziaria del Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale, di cui all’articolo 55 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, è stabilita in 70 milioni di euro. 145. Le domande presentate ai sensi dell’articolo 55 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, e le domande da presentare ai fini dell’ammissione ai contributi a valere sui Fondi di cui ai commi 143 e 144 devono essere corredate dal progetto preliminare dell’opera ovvero dell’infrastruttura che si intende realizzare. La presentazione del progetto preliminare è presupposto indispensabile ai fini dell’erogazione del contributo, a condizione che l’ente assegnatario assuma, nella medesima domanda, l’impegno a trasmettere, entro la data da stabilire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, lo studio di fattibilità e la formale comunicazione della conclusione della fase di progettazione finanziaria, quando richiesti dalle vigenti disposizioni. 146. Il comma 2 dell’articolo 30 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, è sostituito dal seguente: «2. L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento». 147. Dopo il comma 2-bis dell’articolo 30 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, è inserito il seguente: «2-ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai contratti in corso anche se affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), anteriormente alla data del 1º gennaio 2004». 148. Al comma 1 dell’articolo 137 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è aggiunta la seguente lettera: «c-bis) realizzare infrastrutture primarie con interventi intersettoriali». Per l’attuazione della lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 137 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, introdotta dal presente comma, è autorizzata una ulteriore spesa pari a 25 milioni di euro per l’anno 2004. 149. Fino al 31 dicembre 2006, la quota del valore dell’opera che, ai sensi della legge 21 dicembre 2001 n. 443, e successive disposizioni attuative, deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie, non può superare complessivamente il 20 per cento dell’importo dell’affidamento posto a base di gara. Il pagamento al contraente generale della quota finanziaria in proprio avviene, in unica soluzione, all’atto dell’ultimazione dei lavori. 150. Qualora la regione interessata non provveda, entro trenta giorni dalla richiesta del soggetto proponente, all’attivazione degli accordi di programma per la localizzazione degli interventi di cui all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, che non siano stati attuati ai sensi dell’articolo 11 della legge 30 aprile 1999 n. 136, si provvede, su proposta del medesimo soggetto proponente, comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla rilocalizzazione del programma in altra regione. A tale fine, il presidente della giunta regionale ed il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione, sottoscrivono un accordo di programma, ai sensi dell’articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da ratificare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento dei programmi è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data della ratifica da parte del comune dell’accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui al citato articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203. 151. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001 n. 443, come sostituito dal comma 3 dell’articolo 13 della legge 1º agosto 2002 n. 166, dopo le parole: «modernizzazione e lo sviluppo del Paese» sono inserite le seguenti: «nonché per assicurare efficienza funzionale ed operativa e l’ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presìdi centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali». 152. All’articolo 7, comma 15, lettera e), della legge 22 dicembre 1986 n. 910, e successive modificazioni, le parole: «e, contestualmente, è sospesa la realizzazione delle altre tratte» sono soppresse. 153. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali secondo le finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 139, è concesso un contributo in conto capitale di 27,3 milioni di euro per il 2004. Per permettere l’applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei Paesi asiatici, è stanziata la somma di 10 milioni di euro per l’anno 2004. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono stabilite le modalità di concessione del contributo. L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea. 154. I risparmi derivanti dalla riduzione dei tassi di interesse applicati con riferimento ai mutui accesi mediante utilizzo del contributo annuo di cui alla deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 1996, a valere sulle risorse di cui all’articolo 10 della legge 26 febbraio 1992 n. 211, sono riassegnati alla regione Veneto per il completamento del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto. 155. Le operazioni con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato di cui all’articolo 27 della legge 5 agosto 1978 n. 468, volte all’acquisizione della disponibilità di beni da adibire al trasporto pubblico locale e degli eventuali servizi accessori, possono essere effettuate anche mediante contratti di leasing operativo ai sensi del comma 156. 156. Le operazioni con oneri a carico del bilancio dello Stato, volte all’acquisizione della disponibilità di beni e degli eventuali servizi accessori, possono essere effettuate mediante contratti di leasing operativo, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, compresa quella a carattere speciale. Qualora l’operazione sia effettuata in deroga alla normativa vigente, essa è preventivamente autorizzata, tenuto conto della natura dei beni oggetto dell’acquisizione e degli aspetti tecnico-finanziari dell’operazione stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 157. Per il conseguimento dei risultati di maggiore efficienza e produttività dei servizi di trasporto pubblico locale, è istituito un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La dotazione del fondo per l’anno 2004 è fissata in 33 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma. Quota parte, pari a 10 milioni di euro, è destinata al riequilibrio dei maggiori esborsi sostenuti dalle aziende di trasporto a titolo di IRAP entro la data del 1º gennaio 2003 in relazione a contributi per i quali è prevista l’esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, in misura proporzionale all’entità degli esborsi sostenuti. Gli importi corrisposti ai sensi del terzo periodo possono essere utilizzati in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241. 158. È autorizzata in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2004, di 7 milioni di euro per l’anno 2005 e di 10 milioni di euro per l’anno 2006 destinati alla progettazione e alla realizzazione di tutte le opere di integrazione del passante di Mestre con il territorio delle comunità locali.
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